Cass. 25184/2026: necessaria presenza nazionale effettiva e verificabile per agire ex art. 28 St.L.
La legittimazione ad agire ex art. 28 St. lav. va riconosciuta solo a quelle OO.SS. che “effettivamente operano a livello nazionale per tutelare una o più categorie di quel livello”; irrilevante la maggior rappresentatività comparativa ex art.19.
La dimensione nazionale dell’organizzazione sindacale è requisito necessario e sufficiente, ai fini dell'Art. 28, senza che rilevi il criterio della maggiore rappresentatività comparativa.
È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione 10 settembre 2026, n. 25184, giunta a determinare il confine fra gli artt. 19 e 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Nel caso di specie, con ricorso ex art. 28 L. n.300/1070, la ricorrente deduceva di essere un'organizzazione sindacale operante nel coomparto dei trasporti pubblici, degli appalti e dei servizi con circa 70 sedi dislocate in tutte le regioni italiane, mirante ad ottenere l'accertamento della natura antisindacale del comportamento della società, la quale aveva sempre opposto un rifiuto alle richieste di riconoscimento delle prerogative sindacali previste dallo Statuto dei lavoratori (pemessi sindacali retribuiti e non retribuiti e disponibilità di locali per le assemblee), eccependo il difetto dei necessari requisiti, ossia della rappresentatività e della sottoscrizione di contratti normativi applicati in azienda.
Il Tribunale adito, dichiarata sussistente la legittimazione attiva della ricorrente-opponente, rigettava la domanda nel merito, ritenendo insussistenti i requisiti previsti dall'art.19 L. 300/1970 per il riconoscimento dei diritti sindacali rivendicati, perchè firmataria di contratti collettivi ad esclusivo fine gestionale e non normativo. Un riconoscimento al riguardo per iniziativa datoriale sarebbe stato in contrasto con il divieto posto dall'art. 17 della succitata Legge ed insufficiente il criterio previsto al riguardo dagli Accordi Interconfederali, definendo il numero degli iscritti della ricorrente non valutabile sul piano generale ma limitatamente ai dipendenti della società, comunque inferiore alla percentuale minima del 5%. Ciò a significare che la ricorrente possedesse il requisito della “nazionalità” ai fini della legittimazione ad agire ex art. 28 ma non i requisiti per la costituzione di RSA, non avendo sottoscritto contratti collettivi normativi.
La Corte d’appello dichiarava invece inammissibile l'originario ricorso per difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente, del quale dichiarava assorbito l'appello principale, affermando, a tale riguardo (Cass. n. 13240/ 2009) che il requisito della nazionalità del sindacato ai fini della sua legittimazione attiva può essere riconosciuto anche alle assocazioni intercategoriali come nel caso di specie, e tuttavia, in relazione a queste ultime, i limiti minimi di presenza territoriale devono ritenersi più elevati di quelli richiesti ad una associazione di categoria.
A partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156/2025, posta dalle parti a fondamento della discussione, e priva di occasione per fornire, sul piano interpretativo, nuovi elementi alla formula “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, la Cassazione ha comunque tracciato il confine fra gli articoli 19 e 25 dello Statuto dei Lavoratori chiarendo i requisiti della legittimazione ad agire ex art. 28 e distinguendoli da quelli previsti, invece, per la costituzione delle RSA.
L'Art. 28 non richiede la rappresentatività comparativa nazionale prevista dall'art.19 ma esige comunque una presenza nazionale effettiva verificabile in concreto e in relazione al settore dell'impresa nei cui confronti viene esercitata l'azione.

