Comunicazione obbligatoria del lavoro occasionale. Nuove FAQ dell'Ispettorato
Ulteriori FAQ dell'Ispettorato sulla nuova comunicazione obbligatoria a carico delle aziende in caso di avvio di attività di lavoro autonomo occasionale.
Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni1 sul nuovo adempimento a carico delle aziende in caso di avvio di attività di lavoratori autonomi occasionali, per informare che l'Ispettorato Nazionale ha diffuso una nuova nota contenente ulteriori FAQ2 ; ne segnaliamo alcune, invitando le imprese a leggere l'intera nota per acquisire tutti i chiarimenti eventualmente di proprio interesse.
-
13. Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità? Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio u.s. (FAQ n. 5), sono escluse dall’obbligo.
-
14. In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008? No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021 (conv. da L. n. 233/2021).
- 17. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008? No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.
Ricordiamo che i rispettivi uffici territoriali di Confindustria Toscana Nord sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Note
1 Nostre comunicazioni del 12, 28 gennaio e 2 febbraio us.
2 La nuova nota dell'Ispettorato è la n. 393 del 1° marzo 2022.
Allegati
Documenti correlati
- 12 gennaio 2022 - Lavoro autonomo occasionale. Comunicazione obbligatoria
- 28 gennaio 2022 - Comunicazione obbligatoria del lavoro occasionale. FAQ dell'Ispettorato
- 2 febbraio 2022 - Comunicazione obbligatoria del lavoro occasionale. Nota di Confindustria