Coronavirus: utilizzo delle mascherine e disposizioni straordinarie per la loro produzione
Il decreto cd “Cura Italia” fornisce indicazioni sull'utilizzo delle mascherine e fissa, all’art.15, disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cd “Cura Italia”, fornisce indicazioni dettagliate sull'utilizzo e sulla produzione di mascherine.
Siamo, purtroppo, di fronte ad una oggettiva carenza di mascherine sul territorio nazionale. Ci stiamo attivando per poter individuare, a beneficio delle imprese, canali di fornitura e supportare eventuali aziende che intendessero iniziare a produrre questi dispositivi, riconvertendo le produzioni.
Sottolineiamo, tuttavia, che è ulteriormente confermato quanto da noi più volte indicato, ossia che la distanza di sicurezza costituisce la prima misura di precauzione; solo laddove tale distanza non sia possibile è opportuno l’uso delle mascherine da parte dei lavoratori interessati. Viene precisata in questo caso l'adeguatezza delle mascherine chirurgiche.
Riportiamo di seguito l'estratto di una recente nota di Confindustria sul decreto-legge “Cura Italia”, che prende in esame proprio gli articoli recanti indicazioni sull'utilizzo e sulla produzione di mascherine.
In allegato riportiamo il testo del Titolo 1 del decreto, che reca gli articoli in commento e la scheda tecnica realizzata da Confindustria Dispositivi Medici e condivisa con il Ministero della Salute, relativa alla qualificazione delle mascherine facciali ad uso medico.
Estratto da Nota Confindustria:
Sicurezza (artt. 5, 15-16, 42, 64)
Mascherine e dispositivi di protezione individuale
Uno dei maggiori problemi evidenziati nel Protocollo è rappresentato dalla carenza di dispositivi di protezione (in particolare, mascherine).
Produzione e fornitura di dispositivi medici (art. 5)
L’art. 5 del decreto-legge prevede incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici il Commissario straordinario (attraverso Invitalia) eroga finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. I dispositivi sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.
La norma va posta in relazione anche alla previsione dell’art. 43, secondo la quale l’Inail trasferisce ad Invitalia la somma di 50 mln di € da erogare alle imprese per l’acquisito di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Produzione e importazione di mascherine e di dispositivi di protezione individuale (art. 15)
Per la produzione e l’importazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, l’art. 15, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
Da evidenziare che la relazione tecnica definisce “oggettiva e grave” la carenza di mascherine chirurgiche.
Per procedere a queste attività, l’articolo delinea un apposito percorso declinato dalla legge, distinto per le mascherine chirurgiche e per i dispositivi di protezione individuale
Quanto ai controlli relativi alla produzione, importazione e immissione sul mercato, occorre distinguere: per le mascherine chirurgiche, quali dispositivi sanitari, il controllo è affidato all’ISS. Nulla cambia se, ai diversi fini dell’utilizzo, le stesse mascherine sono considerate come dispositivi di protezione individuale ai fini del Dlgs 81/2008. Tali mascherine sono dispositivi individuali idonei a proteggere tanto il personale sanitario (art. 34, DL 9/2020) quanto i lavoratori (v. successivo art. 16).
Per la produzione, importazione ed immissione in commercio dei dispositivi di protezione individuale occorre invece sottoporre i prodotti all'approvazione dell’Inail.
Misure a favore dei lavoratori: le mascherine chirurgiche costituiscono DPI ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (art. 16)
L’art. 16, per contenere il diffondersi del virus COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ossia attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
In questo modo, i lavoratori sono espressamente equiparati, nella tutela, agli operatori sanitari: infatti, secondo l’art. 34 del DL n. 9/2020, le mascherine chirurgiche costituiscono dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari, secondo le linee guida OMS e secondo le attuali evidenze scientifiche (quindi anche ai fini dell’ampia portata dell’art. 2087 del codice civile).
Sono idonee anche le mascherine esistenti in commercio e prive del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell’Istituto superiore di sanità.
La stessa norma dispone ancora che fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti (FFP2 e FFP3) prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
Dalla lettura combinata delle due norme sembra scaturire una conseguenza: l’art. 15 si riferisce alle mascherine e ai dispositivi di protezione individuale che saranno prodotti ed immessi sul mercato – e dovranno essere approvate dall’ISS e dall’Inail – mentre l’art. 16 si riferisce alle mascherine disponibili in commercio: sia quelle marcate CE sia quelle non marcate, che siano state verificate dall’ISS a norma dell’art. 34.
Ovviamente, data la non chiara formulazione normativa, occorrerà far riferimento a circolare di chiarimento degli enti coinvolti.
Si ricorda che Confindustria Toscana Nord ha attivato un help desk coronavirus come primo interfaccia su temi di carattere generale e su questioni specifiche in ambito sindacale e di diritto del lavoro. I riferimenti sono:
STEFANO LEGNAIOLI - Lucca - s.legnaioli@confindustriatoscananord.it - tel. 0583444220
PAOLA GIANNOCCARO - Prato -p.giannoccaro@confindustriatoscananord.it - tel. 0574455287
ALESSANDRO VAIANI - Pistoia - a.vaiani@confindustriatoscananord.it - tel. 0573991727
Riferimenti
GIACOMO BRIGHETTI - g.brighetti@confindustriatoscananord.it - tel. 0574455252FRANCESCO PUCCIONI - f.puccioni@confindustriatoscananord.it - tel. 0573991735